Titolo III
Art. 36
Sede secondaria di società
In vigore dal 4 set 2013
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell', possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purchè tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all' ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-36