Titolo III
Art. 37
Norme applicabili
In vigore dal 19 apr 2001
1. Le società di cui all', comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all'estero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-37