Titolo III
Art. 35
Partecipazione a società tra avvocati
In vigore dal 4 set 2013
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all', comma 1....
2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-35