Titolo III

Art. 38

Attività professionale pregressa

In vigore dal 19 apr 2001
1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all', comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli . 2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro della giustizia Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-38

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