Titolo ICapo II

Art. 10

Prestazioni stragiudiziali

In vigore dal 19 apr 2001
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all', l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-10

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Prestazioni stragiudiziali (Art. 10 Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo