Titolo ICapo II

Art. 7

Uso del titolo

In vigore dal 19 apr 2001
1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. 2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine. 3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-7

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