Titolo I›Capo I
Art. 4
Esercizio delle attività professionali
In vigore dal 19 apr 2001
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.
2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-4