Titolo I›Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Ambito di applicazione
1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-1