Art. 32 · Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
Titolo IICapo II

Art. 32

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Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

In vigore dal 19 apr 2001
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-32