Titolo I

Art. 37

Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti; b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso, quando la piattaforma mobile non è presente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-37

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Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori (Art. 37 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo