Titolo I
Art. 37
Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti;
b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso, quando la piattaforma mobile non è presente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-37