Titolo I
Art. 35
Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale
In vigore dal 24 ago 1999
Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su
navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare;
b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;
d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezziantincendio;
e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;
f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;
g) non siano chiuse a chiave le porte;
h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati;
i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-35