Titolo I

Art. 35

Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale

In vigore dal 24 ago 1999
Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare; b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro; c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm; d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezziantincendio; e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici; f) siano tenute spente le luci esterne ed interne; g) non siano chiuse a chiave le porte; h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati; i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-35

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Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale (Art. 35 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo