Titolo I

Art. 32

Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) la circolazione dei mezzi operativi lungo la viabilità sia eseguita con l'ausilio di segnalatori a terra ogni qual volta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire; b) il segnalatore ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-32

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Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori (Art. 32 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo