Titolo I

Art. 28

Merce in colli e in contenitori

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili, purchè queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso alla zona di lavoro; b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su tre o più ordini i lavoratori accedano: 1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili, 2) a mezzo di gabbia, movimentata da portainer, solidale con lo spreader ovvero a mezzo di spreader dotato di vano con adeguato parapetto e che la movimentazione della gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non effettui più di un movimento per volta; c) i lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si presenti comunque il rischio di caduta, indossino una cintura di sicurezza e siano agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione di lavoro o ad altro apparecchio equivalente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-28

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Merce in colli e in contenitori (Art. 28 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo