Titolo I
Art. 29
Movimentazione dei contenitori
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) nelle operazioni di imbarco o sbarco, il sollevamento dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il contenitore prima di aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist-locks, attraverso l'indicazione delle apposite alette o delle apparecchiature automatiche di controllo; nel caso di sollevamento da camion a mezzo gru, l'autista posizioni il contenitore nel punto di aggancio sotto lo spreader solo dopo essersi assicurato che il contenitore sia libero dai twist. Nel caso di utilizzo di spreaders a chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei twist - locks è stata effettuata; qualora non siano disponibili spreaders, la manovra dei contenitori sia effettuata mediante imbragatura che assicuri la verticalità dei calanti d'angolo;
b) i contenitori siano movimentati uno per volta, a meno che non siano disponibili spreaders od idonei congegni predisposti per operazioni multiple;
c) i contenitori siano movimentati anche con carrelli elevatori equipaggiati con idonee forche, solo nel caso in cui siano forniti delle apposite tasche di presa.
2. Il datore di lavoro può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), per la movimentazione dei contenitori vuoti, purchè siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumità dei lavoratori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-29