Titolo I

Art. 34

Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale

In vigore dal 24 ago 1999
Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione; b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-34

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Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale (Art. 34 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo