Titolo I

Art. 36

Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale

In vigore dal 24 ago 1999
Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite è superato, siano utilizzate idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale siano allontanate; b) qualora il livello di rumorosità superi gli 85 decibels siano utilizzate idonee misure protettive individuali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-36

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Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale (Art. 36 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo