Titolo II

Art. 41

Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti; b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione (Art. 41 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo