Titolo II

Art. 42

Impianti elettrici della nave

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinché: a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza; b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza; c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impianti elettrici della nave (Art. 42 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo