Titolo II
Art. 42
Impianti elettrici della nave
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinché:
a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;
b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza;
c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-42