Art. 42 · Impianti elettrici della nave
Titolo II

Art. 42

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Impianti elettrici della nave

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinché: a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza; b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza; c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-42