Titolo II
Art. 47
Operazioni di saldatura elettrica
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale,
b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:
a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;
b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni UV. riflesse sulla lamiera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-47