Titolo II

Art. 43

Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-43

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Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti (Art. 43 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo