Art. 43 · Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti
Titolo II

Art. 43

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Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-43