Titolo II
Art. 39
Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinché:
a) siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione della nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina, in zone sgombre per facilitare il transito delle persone;
b) le vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite "frecce" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di emergenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-39