Titolo II
Art. 40
Parapetti dei bacini galleggianti
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;
b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita;
c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-40