Titolo II

Art. 40

Parapetti dei bacini galleggianti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto; b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita; c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-40

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Parapetti dei bacini galleggianti (Art. 40 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo