Art. 40 · Parapetti dei bacini galleggianti
Titolo II

Art. 40

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Parapetti dei bacini galleggianti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto; b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita; c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-40