Titolo II
Art. 48
Lavori in locali chiusi e angusti
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna;
b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente;
d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-48