Titolo III

Art. 53

Documento di sicurezza

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche: a) l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti; b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-53

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Documento di sicurezza (Art. 53 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo