Titolo IV
Art. 57
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
In vigore dal 24 ago 1999
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell', commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all', comma 3, e di cui all'.
3. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell', comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione dell';
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni degli articoli da 8 a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5; da 47 a 52; 54.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-57