Titolo IV

Art. 57

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti

In vigore dal 24 ago 1999
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell', commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all', comma 3, e di cui all'. 3. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell', comma 3; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione dell'; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni degli articoli da 8 a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5; da 47 a 52; 54.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-57

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Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti (Art. 57 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo