Titolo IV

Art. 59

Sanzioni amministrative

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'. 2. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-59

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Sanzioni amministrative (Art. 59 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo