Titolo IV

Art. 60

Misure accessorie

In vigore dal 24 ago 1999
1. Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e sanzionate dagli , che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Autorità può sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-60

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Misure accessorie (Art. 60 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo