Titolo III
Art. 54
Equipaggio e personale tecnico imbarcato
In vigore dal 24 ago 1999
1. Fermo restando quanto previsto dall', del decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinché:
a) sia assegnato un equipaggio, in conformità alla tabella di armamento determinata dall'Autorità marittima, addestrato secondo la tipologia e le caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle prove;
b) l'equipaggio riceva adeguata formazione relativamente alle caratteristiche degli impianti di bordo e della loro utilizzazione, con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo stesso sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza come l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso;
c) nel corso delle ore notturne il personale che rimane a bordo, abbia adeguata sistemazione logistica;
d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere, di dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate in relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonché al numero del personale imbarcato, secondo la vigente normativa;
e) prima dell'imbarco la verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti e dei mezzi di sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di tutte le norme previste dal documento di sicurezza di cui all' ed un controllo accurato dei mezzi di salvataggio;
f) a tutto il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale personale, prima dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute nel vademecum.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-54