Titolo I

Art. 16

Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il carico sia sollevato solo dopo essere stato imbracato o altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio di sollevamento dal segnalatore. b) non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano più di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-16

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