Titolo I

Art. 13

Lavoro in stiva

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e semprechè non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislo- cate a livelli diversi, ma sovrastanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-13

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Lavoro in stiva (Art. 13 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo