Titolo I
Art. 13
Lavoro in stiva
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e semprechè non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislo- cate a livelli diversi, ma sovrastanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-13