Titolo I

Art. 9

Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave

In vigore dal 24 ago 1999
1. Nella nave il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche: a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm. per una larghezza di almeno 250 mm., e per le mani un appoggio robusto; b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccaporto; c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla lettera a); d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso. 2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purchè soddisfino le condizioni di sicurezza; è, comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-9

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