Titolo I
Art. 17
Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati;
b) sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-17