Titolo I

Art. 17

Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati; b) sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive (Art. 17 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo