Titolo I

Art. 20

Operazioni sui vagoni ferroviari

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve: a) vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori sui vagoni stessi; b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri scoperti; c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento; d) provvedere affinché i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Operazioni sui vagoni ferroviari (Art. 20 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo