Titolo I
Art. 22
Sosta nelle aree portuali di merci pericolose
In vigore dal 24 ago 1999
1. L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-22