Titolo I

Art. 22

Sosta nelle aree portuali di merci pericolose

In vigore dal 24 ago 1999
1. L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-22

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