Titolo I

Art. 23

Sostanze radioattive

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalità individuate dall'Autorità sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-23

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Sostanze radioattive (Art. 23 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo