Titolo I

Art. 26

Utilizzo di benne

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinché non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-26

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Utilizzo di benne (Art. 26 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo