Titolo I
Art. 26
Utilizzo di benne
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinché non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-26