Titolo I
Art. 24
Utilizzazione delle pallets
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché le pallets, comprese quelle "a perdere", siano:
a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono impiegate;
b) mantenute in buono stato di conservazione;
c) impiegate in modo appropriato.
2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché:
a) nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets;
b) per l'accatastamento, con non più di quattro pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets;
c) i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino nelle pallets per una profondità pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa;
d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-24