Titolo I

Art. 24

Utilizzazione delle pallets

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché le pallets, comprese quelle "a perdere", siano: a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono impiegate; b) mantenute in buono stato di conservazione; c) impiegate in modo appropriato. 2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché: a) nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets; b) per l'accatastamento, con non più di quattro pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets; c) i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino nelle pallets per una profondità pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa; d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-24

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Utilizzazione delle pallets (Art. 24 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo