Titolo I
Art. 27
Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;
b) quando all'interno della stiva o localè o contenitore frigorifero la temperatura è inferiore a -14°c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;
c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera è inferiore a -22°c.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-27