Titolo I

Art. 27

Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato; b) quando all'interno della stiva o localè o contenitore frigorifero la temperatura è inferiore a -14°c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute; c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera è inferiore a -22°c.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-27

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