Titolo I

Art. 19

Uso dei trasportatori pneumatici

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinché: a) le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti siano protette con robusti graticci o griglie metalliche; b) ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione visiva in qualunque momento dello stato della depressione; c) ogni mezzo di aspirazione sia in grado di emettere un segnale acustico a qualsiasi persona che lavori nelle vicinanze quando la depressione scende all'80% o meno del valore di regime stabilito o nella eventualità che una pompa di aspirazione cessi di funzionare; d) il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la depressione o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a "ventosa"; e) durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall', comma 1, lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-19

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Uso dei trasportatori pneumatici (Art. 19 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo