Titolo I

Art. 18

Uso dei trasportatori meccanici continui

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico, alla testa motrice e a quella di rinvio, nonché in altri punti, siano dotati di appropriati dispositivi per il rapido arresto dell'apparecchio; b) i comandi per la manovra di due o più trasportatori meccanici continui che lavorano in serie, consentano che il movimento s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta; c) ogni inizio e ripresa del movimento, quando i trasportatori si prolungano fuori del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto da un segnale convenuto, ottico od acustico; d) i trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi atti ad evitare l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente individuabili e raggiungibili senza pericolo i punti di lubrificazione ed ingrassaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-18

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Uso dei trasportatori meccanici continui (Art. 18 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo