Art. 20 · Operazioni sui vagoni ferroviari
Titolo I

Art. 20

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Operazioni sui vagoni ferroviari

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve: a) vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori sui vagoni stessi; b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri scoperti; c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento; d) provvedere affinché i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-20