Titolo I
Art. 12
Locali chiusi a bordo delle navi
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve:
a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso.
2. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-12