Titolo I

Art. 11

Boccaporti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché: a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori; b) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati. 2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-11

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Boccaporti (Art. 11 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo