Titolo I

Art. 10

Spazio libero per l'accesso alle stive

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve: a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive; b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-10

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Spazio libero per l'accesso alle stive (Art. 10 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo