Titolo I
Art. 10
Spazio libero per l'accesso alle stive
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro deve:
a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-10