Titolo I

Art. 7

Comitato di igiene e sicurezza del lavoro

In vigore dal 24 ago 1999
1. In sede locale l'Autorità può istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria lo- cale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-7

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