Art. 7 · Comitato di igiene e sicurezza del lavoro
Titolo I

Art. 7

7 / 61

Comitato di igiene e sicurezza del lavoro

In vigore dal 24 ago 1999
1. In sede locale l'Autorità può istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria lo- cale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-7