Titolo I

Art. 5

Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

In vigore dal 24 ago 1999
Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve: a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati; b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n.690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n.850, in tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-5

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